Art. 5.
(Competenza dello Stato nelle regioni autonome della Valle D'Aosta e del Trentino-Alto Adige).

      1. Nelle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, in coerenza con i princìpi costituzionali e con la qualità di forza di polizia di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, i servizi di soccorso pubblico ed antincendio sono di esclusiva competenza dello Stato e sono svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

      2. Il personale dipendente effettivo dei corpi dei vigili del fuoco delle regioni di cui al comma 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può esercitare il diritto di opzione per il transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conservando il medesimo trattamento economico in godimento, qualora più favorevole, e la sede di destinazione nella quale presta servizio.
      3. Il personale che non ha richiesto l'esercizio del diritto di opzione di cui al comma 2 è impiegato dalla regione di competenza in mansioni di pari livello, previa intesa con le organizzazioni sindacali del settore.

      4. Al personale vigile del fuoco volontario delle regioni autonome della Valle D'Aosta e del Trentino-Alto Adige si applicano le disposizioni dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui all'articolo 4.